la seguente legge: Art. 1. Contributi straordinari per il miglioramento della mobilita' delle merci e delle persone 1. Per migliorare la mobilita' regionale delle merci e delle persone, la Regione, nell'ambito degli obiettivi del piano regionale dei trasporti, concede contributi straordinari in capitale per gli interventi infrastrutturali di cui all'allegato A) che fa parte integrante della presente legge.