la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Contributi straordinari per il miglioramento
             della mobilita' delle merci e delle persone
 
   1.  Per  migliorare  la  mobilita'  regionale  delle merci e delle
persone, la Regione, nell'ambito degli obiettivi del piano  regionale
dei  trasporti,  concede  contributi straordinari in capitale per gli
interventi infrastrutturali di  cui  all'allegato  A)  che  fa  parte
integrante della presente legge.